Società di capitali e diritto di recesso: cos’è cambiato?

La Cassazione 29 marzo 2019 n. 8962, risolvendo una controversia in materia di diritto di recesso del socio in caso di durata molto lunga della società, ha modificato in maniera sostanziale un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza.

Se, infatti, prima in caso di previsione di durata della società oltre il normale orizzonte temporale di vita di una persona fisica o di un soggetto collettivo, il socio aveva diritto di recesso, oggi l’indirizzo è in senso opposto.

Nella società di capitali in cui è prevista una durata eccedente l’aspettativa di vita di un socio, questi non può esercitare il diritto di recesso, cosa che invece è concessa qualora lo statuto preveda una durata indeterminata o qualora non sia stabilita.

La ratio di questo cambiamento sta nel fatto che, mentre nei casi di durata indeterminata, la facoltà di recesso è un contrappeso alla mancata previsione di un termine – previsto dall’art. 2437 comma 2 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2473 comma 2 c.c. per le S.r.l. – quando il termine è invece previsto, il rapporto sociale si scioglie se non viene prorogata la società alla sua scadenza.

Possibilità di recesso: società di capitali e società di persone

La stessa disciplina è contenuta per le società di persone nell’art. 2285 c.c., il quale prevede la possibilità di recesso in tutti i casi in cui la società sia contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Il fatto che nelle società di capitali, a differenza che nelle società di persone, non sia riconosciuto il diritto di recesso al socio quando la durata è commisurata alla sua vita è giustificato dalla differenza strutturale che contraddistingue i tipi societari.

In conclusione nelle società di capitali si può prevedere o una durata determinata con esclusione di libero recesso oppure una durata indeterminata con libero recesso.