Approvato con fiducia alla camera il “Decreto Blocca Cessioni”. Questo prevede un nuovo termine per il completamento dei lavori del Superbonus 110 sulle unità unifamiliari, passando dal precedente 31 Marzo al 30 Novembre 2023.

Adesso, chi vuole usufruire del Superbonus 110 ha a disposizione sei mesi in più, dimostrando però di aver portato a termine almeno il 30% dei lavori complessivi alla data del 30 Settembre 2022.

Ulteriore importante novità è rappresentata dal fatto che torni, anche per i soggetti privati, la possibilità di utilizzare la detrazione di tale credito d’imposta in un periodo di tempo di 10 anni.

Vi è anche la possibilità per banche, intermediari finanziari e assicurazioni cessionari, di scambiare i crediti delle spese in Superbonus effettuate entro il 31 dicembre 2022, con BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) almeno decennali. Questo è possibile a condizione che si rispetti il limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti già utilizzati in compensazione e che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

Superbonus 110: la gestione degli abusi

Tramite le ultime sentenze della Cassazione si è anche iniziato a far chiarezza circa la gestione degli abusi in merito al superbonus 110.

Se per il Superbonus 110 valgono le deroghe nel caso di lavori in presenza di abusi, non si può dire lo stesso per i bonus ordinari, quali ad esempio il bonus facciate, il bonus casa o il Sisma-bonus.

L’Art. 49 del Testo Unico Edilizia prevede che “Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione“.

Gli interventi della Cassazione a riguardo sono molto chiari e affermano quanto segue: “ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legalmente”. Quindi anche questo tipo di attività rappresentano di fatto una prosecuzione dell’abuso e del reato.

Cosa comporta il rilascio del permesso in sanatoria

L’art 50, comma 4, del Testo Unico Edilizia interviene specificando come: Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49“.

Alla luce di quanto detto si può pertanto intendere che la sanatoria dell’abuso, anche se successiva, consente di far cessare la temporanea decadenza dei benefici fiscali.