Il distacco di lavoratori si verifica, quando, il datore di lavoro, per soddisfare un interesse legato alla propria azienda, mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro uno o più dipendenti.

Cosa prevede il distacco dei lavoratori?

L’istituto del distacco è disciplinato dall’art. 30 del D.lgs.276/03, il quale è stato modificato attraverso il D.L 76/2013 convertito in L.99/13.

Questo si caratterizza per essere un rapporto giuridico trilaterale, il quale conferisce al datore di lavoro (impresa distaccante), la possibilità di inviare uno o più lavoratori presso un’azienda terza, mettendone di fatto a disposizione la relativa prestazione lavorativa per soddisfare un proprio interesse.

Punto fondamentale del distacco è il diretto e rilevante interesse in capo all’impresa distaccante. Infatti, questa potrà distaccare solo temporaneamente uno o più lavoratori, la cui prestazione lavorativa presso l’impresa terza (impresa distaccataria), dovrà essere rilevante rispetto al proprio interesse produttivo.

Bisogna evidenziare però, che la titolarità del rapporto di lavoro ed i conseguenti obblighi retributivi e contributivi permarranno in capo all’impresa distaccante. Pertanto, la temporaneità e l’interesse in capo all’impresa distaccante, sono chiari elementi di differenziazione e liceità del distacco.

Peraltro, l’interesse dev’essere specifico, rilevante, concreto e persistere per tutta la durata del distacco; questo non deve necessariamente esplicarsi nell’ambito economico, l’importante è che abbia rilevanza produttiva e che non rappresenti una mera fornitura di lavoro presso terzi. In quest’ultimo caso si tratterebbe di somministrazione di lavoro.

Il distacco proprio e improprio.

Vi sono due fattispecie di distacco: li distacco proprio ed improprio.

Il distacco proprio, evidenzia la piena messa a disposizione di uno o più lavoratori da parte dell’azienda distaccante presso quella distaccataria. Questi saranno inseriti pienamente nell’organizzazione produttiva o commerciale dell’impresa distaccataria con l’assoggettamento all’esercizio del potere di eterodirezione di quest’ultima. Tuttavia, il potere disciplinare permarrà in capo all’azienda distaccante.

Il distacco improprio, invece, può essere visto come il punto di contatto con l’istituto dell’appalto.

Si palesa quando il lavoratore viene inviato presso un’impresa distaccattaria, con la quale il distaccante ha definito un contratto (di appalto o similare) per la fornitura di un servizio o la realizzazione di un’opera. Il lavoratore distaccato, a differenza del distacco proprio, rimarrà comunque assoggettato al potere direttivo e gerarchico dell’azienda distaccante per non incorrere in profili illeciti.

E’ sempre lecito il distacco del lavoratore?

Ai fini della legittimità del distacco non è richiesto il consenso del lavoratore, a meno che non vi sia un mutamento delle mansioni; inoltre, qualora la sede dell’impresa distaccataria disti a più di 50km da quella del distaccante, il distacco dovrà essere sorretto da ragioni attenenti profili tecnici, organizzativi o produttivi.

Qualora non si rispettino i profili di liceità sopra esaminati, si configurerà un distacco illecito, evidenziando altresì una chiara ipotesi di “somministrazione illecita di manodopera” o della più generale “interposizione illecita di manodopera”, facendo emergere quanto affermato dall’art. 18 comma 5-bis del D.lgs. 276/03, come novellato dal D.lgs. n.8/2016.