L’agevolazione Formazione 4.0 resterà operativa fino al 31.12.2022, nonostante la legge di Bilancio 2022 non abbia previsto la proroga del termine di validità.
Chi può usufruire dell’agevolazione formazione 4.0?
Possono beneficiare di tale bonus tutte le imprese che hanno la residenza nel territorio nazionale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente da:
- forma giuridica;
- settore economico, compreso agricolo, pesca e acquacoltura;
- dimensione;
- regime fiscale per la determinazione del reddito d’impresa.
Inoltre la possibilità di fruizione del beneficio, resta vincolata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.
Tuttavia restano escluse dall’agevolazione le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo senza previsione di continuità.
Qual è l’obiettivo della formazione?
La finalità del bonus è il consolidamento delle conoscenze delle cosiddette tecnologie 4.0, per questo motivo vengono finanziate tutte le attività legate a:
- Big data e data analysis;
- Cloud computing;
- Cyber security;
- Tecnologie legate alla realtà aumentata ed alla realtà virtuale;
- Robotica avanzata;
- Stampa 3D;
- IoT, internet delle cose.
Nell’ottica della continua innovazione anche in ambito fiscale, la circolare del MISE del 3/12/2018, ha permesso alle imprese che decidono di mettere in atto l’attività formativa 4.0, di adottare sistemi di E-learning, purché dotati di un sufficiente grado di controllo della partecipazione.
Quali soggetti possono erogare la formazione 4.0?
L’attività formativa vera e propria potrà essere realizzata sia in-house, che affidata a soggetti esterni dotati dei requisiti previsti dalla normativa, quali:
- Soggetti accreditati per Regione ed enti;
- Università sia pubbliche che private;
- Istituti tecnici.
Altre spese ammissibili per ottenere il bonus 4.0
Inoltre possono essere oggetto dell’agevolazione:
- Spese di consulenza connesse al progetto di formazione;
- Costi di esercizio relativi ai formatori ed ai partecipanti alla formazione, come le spese di viaggio ed i materiali connessi al progetto;
- Spese di personale relative ai soggetti formatori per le ore di formazione;
- Tutte le spese generali legate alle ore di formazione (locazioni, spese amministrative).
Sarà poi onere di un professionista abilitato alla revisione legale, certificare la veridicità delle spese sostenute e compito dell’impresa conservare la relazione atta ad illustrare le modalità organizzative ed attuative della formazione, nonché la documentazione contabile e amministrativa.
Credito d’imposta per la formazione 4.0
La misura del credito d’imposta sarà variabile in funzione della dimensione dell’impresa:
PICCOLE IMPRESE | 50% DELLE SPESE AMMESSE | LIMITE 300.000 EURO |
MEDIE IMPRESE | 40% DELLE SPESE AMMESSE | LIMITE 250.000 EURO |
GRANDI IMPRESE | 30% DELLE SPESE AMMESSE | LIMITE 250.000 EURO |
Fermo restando i limiti annuali legati alla dimensione, il credito viene aumentato fino al 60% nel caso in cui vengano coinvolti lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, così come individuati dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17/10/2017.
Il credito maturato non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6897.
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