Dal 15/07/2022, data in cui è ufficialmente entrato in vigore il Codice della Crisi d’Impresa, il corposo complesso normativo da 391 articoli, sposta i riflettori dalla tutela dei creditori, verso la conservazione del corpus aziendale.

Crisi d’impresa e il Codice della Crisi

La Legge Fallimentare si basava sulla forte tutela del creditore tramite il principio della par condicio creditorum. Il Codice della Crisi pone il focus sulla fase che dovrebbe precedere il dover tutelare i creditori colpiti dall’insolvenza dell’impresa, introducendo un tool di strumenti ed indicatori utili a compiere una diagnosi precoce dell’eventuale stato di difficoltà dell’impresa, con il fine di salvaguardare la capacità imprenditoriale ed il complesso aziendale.

A differenza della Legge Fallimentare, il nuovo Codice della Crisi, non solo all’Art .2, definisce il concetto di crisi, individuandolo come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa”, ma all’Art.3 esorta l’imprenditore, sia individuale che in forma collettiva, a dotarsi di un assetto organizzativo, contabile ed amministrativo, adeguato, al fine di rilevare tempestivamente il potenziale stato di crisi per riuscire a cambiare rotta.

Le misure da adottare

L’imprenditore ed ancor di più l’organo amministrativo è chiamato in causa per adottare specifiche misure per:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare alcuni specifici “segnali”;

I segnali della crisi di impresa da individuare

Le misure/assetti devono consentire, tra l’altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati da:

  • esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esistenza di esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti 3 di 4 ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti dell’INPS/INAIL/Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Entrate – riscossione previste dal citato art. 25-novies.
INPSRitardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:
– al 30% dei contributi dovuti all’anno precedente e a 15.000€ per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati
– a 5.000€ per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati
INAILEsistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000€
Agenzia delle entrate Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
– 1.000€ per imprese individuali
– 200.000€ per società di persone
– 500.000€ per altre società

Con specifico riguardo all’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, l’art. 37-bis del citato DL n. 73/2022, introdotto in sede di conversione:

  • ha elevato la relativa soglia di riferimento, come di seguito evidenziato:
Ante conversione DL n. 73/2022 Post conversione DL n. 73/2022
AGENZIA DELLE ENTRATEEsistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante della LIPE, superiore a euro 5.000Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante della LIPE, superiore a euro 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del mod. IVA relativo all’anno precedente.
  • prevede che la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sia inviata:
  1. in ogni caso se il debito IVA risulta superiore a € 20.000
  2. contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle LIPE (in precedenza era previsto l’invio entro 60 giorni da tale termine).

La norma è ormai in vigore e sarà compito delle imprese organizzarsi in questa nuova ottica e non imboccare la strada sbagliata.