Cos’è cambiato per il Codice di Consumo nella vendita di beni e servizi digitali

Il Codice del Consumo è stato di recente oggetto di importanti modifiche ad opera del D.Lgs 170/2021 e del D.Lgs 173/2021 in attuazione alla Direttiva UE 2019/771.

L’intento è quello di innovare il complesso delle garanzie legali a favore del consumatore con particolare riguardo ai beni e servizi digitali.

La riforma in questione si è resa necessaria per il coordinamento tra la normativa europea e quella italiana in materia di vendita a distanza e fornitura di servizi digitali, e la costituzione di uno standard europeo, oggi più che mai indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato in relazione all’innovazione tecnologica.

Cosa riguarda la modifica del Codice del Consumo

Oggetto di modifica sono stati gli articoli dal 128 al 135 vicies del Codice del Consumo che hanno ad oggetto la vendita di beni mobili materiali (anche da assemblare) e la fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali.

Le principali novità introdotte dalla riforma riguardano la sfera delle garanzie legali ed i requisiti di conformità dei beni.

Infatti è previsto un rafforzamento degli obblighi informativi in capo al professionista/venditore, in modo che:

  • le condizioni e le caratteristiche del prodotto venduto siano corrispondenti alla descrizione fornita;
  • il prodotto sia corredato di tutti gli accessori e le istruzioni, come previsto dal contratto di vendita e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
  • il bene sia idoneo all’uso richiesto dal consumatore.
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Cosa cambia per il consumatore

Con specifico riferimento ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, il legislatore si è posto quale primario obiettivo quello di riservare al consumatore tutele quanto più possibile uniformi a quelle previste nell’ambito dei contratti di vendita/fornitura “ordinari”, specie con riferimento alla conformità del bene o servizio digitale.


Oltre ai suddetti requisiti, il venditore dovrà infatti assicurare che il bene/servizio digitale sia fornito nella versione più recente disponibile sul mercato al momento della conclusione del contratto, e fornire al consumatore gli aggiornamenti necessari “per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi” che, nel caso di fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un dato periodo di tempo, si traduce in un periodo di due anni.

Cosa succede in caso di difformità del prodotto acquistato

In caso di difformità del bene acquistato rispetto a quanto riportato nella sua descrizione, il consumatore avrà il diritto di chiedere la riparazione o sostituzione del bene.

Nel caso in cui il venditore rifiuti di provvedere alla riparazione / sostituzione del bene, non le abbia effettuate entro un termine ragionevole, o quando il vizio di conformità permane nonostante la riparazione, il consumatore potrà richiedere la riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto e il rimborso.

Il consumatore non ha, tuttavia, diritto di risolvere il contratto se il venditore dimostra che il difetto di conformità è di lieve entità.

Rispetto al passato, tuttavia, la riforma ha altresì previsto per il consumatore la possibilità di rifiutarsi di eseguire il pagamento di parte del prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi relativi alla garanzia o non abbia rimediato al difetto di conformità.

Ulteriori novità riguardano, la possibilità per il professionista di modificare il contenuto digitale o il servizio digitale, a condizione che venga riconosciuta al consumatore la facoltà di recedere gratuitamente dal contratto entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, laddove detta modifica incida negativamente sull’utilizzo o sull’accesso al contenuto o servizio digitale, nonché l’impossibilità di prevedere nelle proprie condizioni generali di contratto condizioni volte ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, è possibile affermare che la riforma in oggetto ha segnato un importante svolta per le tutele dei consumatori che finalmente si estendono in modo concreto al mondo digitale, con il conseguente obbligo per gli operatori del settore – specie degli e-commerce – di adeguarsi e modificare le condizioni di vendita online.

Un’eventuale difformità tra i termini e le condizioni generali di vendita pubblicati sul proprio sito e quelli previsti dall’attuale riforma, andrebbe ad integrare una pratica commerciale scorretta che avrebbe come risultato finale l’irrogazione di sanzioni a danno del venditore.