Può accadere che all’interno di una società composta da due soli soci, la suddivisione del capitale sociale sia divisa in misura paritetica o gli stessi abbiano pari controllo.
In tale ipotesi è possibile che si creino situazioni di stallo decisionale nell’assemblea.
Come funziona la clausola anti-stallo?
E’ legittimo, per ovviare a tali situazioni, inserire all’interno dello statuto una clausola anti-stallo anche detta della “roulette russa” o clausola del “cowboy” in cui si stabilisce la facoltà per entrambi i soci, o per uno di essi, di presentare un’offerta per l’acquisto delle partecipazioni dell’altro socio, indicando il prezzo al quale è disposto ad acquistarle.
Se il socio che ha ricevuto la proposta non è disposto a vendere la sua partecipazione, il meccanismo si inverte e lui stesso diventa obbligato ad acquistare quelle del socio proponente al prezzo indicato dallo stesso.
Il diritto di attivare tale procedura può dunque essere attribuito genericamente dallo statuto a qualsiasi socio, così come può consistere in un “diritto diverso” che connota una categoria di azioni ai sensi dell’articolo 2348 c.c., o una categoria di quote di S.r.l PMI ai sensi dell’articolo 26 comma 2, d.l. 179/2012.
Tale meccanismo, caratterizzato da semplicità e rapidità, incentiva il socio offerente a proporre un prezzo realistico, potendo rischiare di vedersi acquistare partecipazione, quindi potendo penalizzare sé stesso nella valutazione economica.
I vantaggi della clausola della Roulette Russa
Questa clausola ha quindi il vantaggio di risolvere in modo semplice e veloce una situazione di stallo, ma presenta il rischio per chi formula l’offerta di ottenere un risultato opposto a quello sperato e cioè di perdere le proprie quote al posto di diventare unico azionista.
La legittimità di questa clausola è inoltre subordinata alla sua compatibilità con il principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa.
Si applica, infatti, analogicamente la regola dettata per il caso di riscatto da cui si fa discendere il cd. principio di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali in tutti i casi di exit forzato.
La necessità di riconoscere al socio uscente una equa valorizzazione delle proprie azioni al momento in cui si verifica l’exit prescinde dalle finalità e motivazioni per le quali la legge o lo statuto disciplinano le diverse ipotesi di exit forzato.
Di conseguenza non risulterebbe coerente affermare l’applicabilità di tale principio in un caso e non in un altro.
L’effetto ultimo di questa clausola, al pari di altre, è che uno o più soci vengono messi nella condizione di essere costretti a dismettere la propria partecipazione.